Statuto

 

Art. 1 -  Costituzione – Sede- Durata

Il CHC ( Collectors Historic Carclub ) è  un’associazione libera, con sede a Cesena, senza fini di lucro né interessi politici, costituita tra possessori di veicoli storici e appassionati anche se privi di veicoli.
Il mutamento di indirizzo della sede in ambito regionale non costituirà modifica statutaria.
L’associazione avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento),prorogabile
da parte dell’assemblea degli associati

Art. 2 – Scopi e Attività

L’associazione  ha per scopo la valorizzazione storica e culturale dei veicoli di interesse storico attraverso la loro tutela e salvaguardia, che sarà attuata fornendo ogni tipo di assistenza per le ricerche storiche e per l’accertamento del rispetto delle caratteristiche originali nei lavori di restauro, e promuovendo lo scambio di informazioni e di contatti tra collezionisti, studiosi ed appassionati, anche attraverso incontri, mostre, raduni, convegni e manifestazioni.
L’associazione non ha fini di lucro,non intende avere per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali ed intende essere retta e regolata oltre che dal Codice Civile, dalla lettera c, art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e quindi all’art.143 del Decreto medesimo.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione,salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 3- Associati ( ammissione ed esclusione )

Possono essere associati del CHC ( Collectors Historic Carclub ) i possessori di veicoli di interesse storico secondo i parametri stabiliti dall’ A.S.I. e dalla F.I.V.A. e gli appassionati anche se privi di veicoli storici.
Il numero degli associati è illimitato e comprende associati effettivi ed associati aderenti.
E’ associato effettivo colui che oltre alla quota di iscrizione all’associazione, versa la quota  di iscrizione all’A.S.I.
E’ associato aderente colui che è già associato di un altro club federato A.S.I. ovvero colui che è familiare di un associato effettivo del CHC ( Collectors Histic Carclub ) per cui versa solo la quota di iscrizione al CHC ( Collectors Historic Carclub ) e non anche quella relativa all’ A.S.I.
Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione all’associazione.
L’ammissione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo previa richiesta scritta
dell’interessato e relativo versamento del contributo di ammissione e della quota associativa.
La qualità di associato si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
Il recesso deve essere comunicato alla segreteria dell’associazione.
L’esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio direttivo per:
- comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- mancato versamento della quota associativa entro il termine fissato dal Consiglio stesso.
L’associato escluso per morosità potrà riscriversi pagando la relativa quota associativa oltre al contributo di ammissione a socio.
L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, anche per causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 4- Patrimonio ed entrate dell’associazione

Le entrate dell’associazione sono costituite dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, che dovranno essere  versate dagli associati.
Il patrimonio del CHC ( Collectors Historic carclub ) è costituito da beni immobili e mobili pervenuti a qualsiasi titolo,da contributi, lasciti, donazioni o da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio.
I fondi raccolti saranno erogati per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività sociali.
Eventuali avanzi saranno devoluti all’esercizio successivo.

Art.5- Organi dell’associazione

Sono organi del CHC ( Collectors Historic Carclub ) :
- l’Assemblea degli associati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri.

Art.6- Assemblea degli associati

L’assemblea degli associati è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno in corso e consuntivo dell’anno precedente ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o il Consiglio dei Sindaci o un terzo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, deve essere inoltrato almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro degli associati.
L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati, in regola con il versamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari che ne dispongano la  sospensione o l’espulsione.
In seconda convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega ed in regola con il versamento delle quote associative senza provvedimenti disciplinari in corso che ne dispongano la sospensione la sospensione o l’espulsione.
L’assemblea, in apertura di seduta, provvede alla nomina di un Presidente d’assemblea, di un segretario e di tre scrutatori scelti fra gli associati, che non siano candidati o rivestano già cariche all’interno del club.
Il Presidente d’assemblea  ha il compito di verificare la regolare costituzione della assemblea stessa prima che si proceda a deliberare.
Ogni associato può essere portatore di una sola delega

Art. 7- Assemblea ordinaria

In seduta ordinaria, l’assemblea delibera sui seguenti argomenti:
a) nomina dei membri del Consiglio Direttivo,del Presidente del Consiglio Direttivo, dei membri del Collegio Sindacale, del Presidente del Collegio Sindacale, dei membri del Collegio dei Probiviri;
b) discussione e approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
c) discussione e approvazione del regolamento proposto dal Consiglio Direttivo;
d) argomenti per i quali sia stata richiesta da almeno quindici associati l’iscrizione all’ordine del giorno al Consiglio direttivo, almeno dieci giorni prima di quello della assemblea.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se approvate dalla metà più uno dei voti validi.
Le votazioni si svolgono con schede segrete quando si tratti di elezioni a cariche sociali.Deroga alle votazioni segrete può aversi in caso di nomina per acclamazione o per alzata di mano con prova e controprova purchè non vi sia dichiarata opposizione di alcun associato, se il Presidente d’assemblea lo propone.

Art .8- Assemblea  straordinaria

L’assemblea straordinaria delibera su :
- modifiche statutarie
- scioglimento dell’associazione      
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria, sia in prima che seconda convocazione, sono valide se approvate a maggioranza di almeno i due terzi dei voti validi, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che devono essere adottate con il voto favorevole della metà più uno degli associati.

Art. 9- Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da sette consiglieri, di cui un Presidente e un Vice-presidente.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Vice-presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo,scelto fra i propri componenti e sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento.
Il Consiglio viene convocato con avviso inoltrato dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice-presidente, a tutti i consiglieri e, ai sindaci effettivi solo quando vi siano questioni economiche, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno 10 ( dieci ) giorni prima di quello fissato per la convocazione.
Il Consiglio Direttivo provvede altresì a nominare persone che possano risultare utili al buon esercizio dell’associazione, anche fra i non soci, fra essi anche un segretario ed un tesoriere, che partecipano alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo nomina scegliendo fra i soci, i tecnici che dovranno accertare l’idoneità dei veicoli storici ad ottenere la certificazione rilasciata dagli organi competenti. Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione dell’associazione.
In particolare il Consiglio Direttivo delibera su:
      -    ammissione di nuovi associati;
- redazione del bilancio annuale;
- problemi e direttive di ordine generale relativi all’attività dell’associazione;
- quote associative e quote d’ammissione;
- assegnazione agli associati di incarichi speciali;
Le sedute del Consiglio hanno potere deliberativo qualora siano presenti almeno tre membri oltre al Presidente o in caso di sua assenza o impedimento al Vice-presidente; le delibere sono assunte collegialmente a maggioranza dagli intervenuti;  in caso di parità prevale il voto del Presidente o in caso di sua assenza o impedimento del Vice-presidente.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria ed ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità ovvero quando la metà più uno dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Art. 10 -  Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.Egli deve essere persona sia rappresentativa che benemerita nel settore del motorismo storico.
Convoca l’assemblea dei soci sia in sede ordinaria che straordinaria nonché le sedute del Consiglio Direttivo.
Egli rimane in carica per tre anni e può essere rieleggibile.
In caso di assenza o impedimentoè sostituito dal Vice-presidente, che in tal caso ha anch’egli la rappresentanza legale dell’associazione.

Art. 11 - Collegio Sindacale

I Sindaci sono eletti dall’assemblea che li sceglie fra i soci in numero di quattro di cui un Presidente, due effettivi ed un supplente, restino i carica per tre anni e possono essere riconfermati.
I Sindaci controllano la tenuta della contabilità e verificano la corretta redazione del bilancio.

Art. 12 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 ( trentuno )  dicembre di ogni anno, il Collegio Sindacale unitamente al Consiglio Direttivo preordina per ognuno di essi un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea per l’approvazione.
I bilanci sono depositati presso gli uffici amministrativi dell’associazione, a disposizione di tutti gli associati che intendano esaminarli, almeno 15 ( quindici n) giorni prima della convocazione dell’assemblea.

Art. 13 – Collegio dei Probiviri

I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti  dall’assemblea che li sceglie fra gli associati in numero di tre più un supplente; costoro rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Collegio dei Probiviri ha il delicato compito di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli associati ovvero fra questi e gli organi dell’associazione.
Il Collegio dei probiviri giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il lodo sarà inappellabile.

Art. 14 – Libri dell’associazione

L’associazione dovrà tenere a cura del Consiglio Direttivo o, se nominato del segretario, i seguenti libri: Libro degli associati, Libro verbali assemblee, Libro verbali Consiglio Direttivo, Libro verbali Collegio Sindacale.
E’ prevista la libera consultabilità dei libri dell’associazione da parte degli associati che facciano richiesta almeno otto giorni prima alla segreteria dell’associazione.

Art. 15 – Scioglimento e liquidazione

L’associazione si scioglie per delibera dell’assemblea o per inattività dell’assemblea protratta per oltre due anni.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori  stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.
I liquidatori, ten uto conto delle indicazioni dell’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, sceglieranno l’associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 – Norme generali

Tutte le cariche sociali sono onorifiche; persone non socie che hanno incarichi ( ad 3esempio il segretario ) possono essere retribuite; il Consiglio Direttivo annualmente ne può  fissare le entità.
Possono altresì essere concessi rimborsi-spese, purchè documentati ed autorizzati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

fiva

ASI

manovella2009 manovella2012
manovella2013 manovella2014 manovella2016 manovella2017 manovella2018 manovella2019

market